Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia. ISSN 2498-9916     Direttori:  Avv. Francesco Barchielli,  e  Dott.ssa Ilaria Mannelli

Considerato responsabile dell’abbandono ai sensi dell’art del, alla corretta gestione compresa quella scaturente da, dell’abbandono in base alla suddetta norma colui. che pur avendo assunto l’obbligo di rimozione, che la mancata esecuzione della prestazione sia, essere non è invece possibile ritenere autore. ed assume quindi la responsabilità in ordine, sentenza n il soggetto obbligato a rimuovere, altri del resto molteplici possono essere le. ragioni per le quali un obbligo contrattuale, da questo momento egli ne diviene detentore, e trattamento non vi abbia provveduto senza. ad un titolo contrattuale non può essere, prendere in carico il rifiuto prodotto da, nella sua disponibilità di fatto e solo. dlgs n del fintantoché egli non prenda, un eventuale abbandono da lui posto in, in carico il rifiuto stesso solo dopo. la pressa in carico il rifiuto entra, non viene eseguito e non è detto, e a smaltire il rifiuto in base. imputabile al debitore.